Agevolazioni acquisto prima casa
Con la legge di Bilancio 2023 sono state estese una serie di agevolazioni, in favore di chi acquista un immobile destinato a prima casa soprattutto per gli under 36.
Con la legge di Bilancio 2023 sono state estese una serie di agevolazioni, in favore di chi acquista un immobile destinato a prima casa.
Con la legge di bilancio viene garantito l’accesso nel 2023:
- al Fondo di garanzia prima casa , in favore delle categorie prioritarie;
- alle agevolazioni per i giovani under 36 .
Acquisto prima casa Under 36: Fondo di garanzia prima casa
Il fondo istituito dalla Legge numero 147/2013 ha l’obiettivo di concedere garanzie a prima richiesta su mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250 mila euro .
In condizioni ordinarie la garanzia opera in misura pari al 50% della quota capitale.
In seguito alle modifiche disposte dalla Manovra 2023 viene estesa al 31 marzo 2023 la deroga a beneficio delle categorie prioritarie (in possesso di ISEE non superiore a 40 mila euro), fino all’ 80% della quota capitale .
Acquisto prima casa Under 36: Agevolazioni
L’art. 1, comma 74, lettera c della Manovra garantisce fino al 31 dicembre 2023 l’operatività delle agevolazioni sulla prima casa. La misura prevede:
- Per le compravendite NON soggette ad IVA, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- Per le compravendite soggette ad IVA, in aggiunta all’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA riconosciuta al venditore.
Ulteriori agevolazioni consistono in:
- Esenzione dall’ imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo;
- Esenzione dall’ imposta di bollo.
Requisiti per accedere alle agevolazioni:
- Non aver compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui è stato stipulato l’atto;
- Avere un indicatore ISEE NON superiore a 40 mila euro annui;
- Stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto;
- Dichiarare nell’atto di acquisto, di NON essere titolare, nemmeno in ragione di comunione, di diritti di proprietà, usufrutto , uso e abitazione di altra casa nello stesso comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- Dichiarare nell’atto di acquisto di NON essere titolare su TUTTO il territorio nazionale, nemmeno in ragione di comunione, di diritti di proprietà , usufrutto , uso e abitazione e nuda proprietà su altro immobile usufruendo delle stesse agevolazioni;
Quali immobili AMMESSI
Gli immobili ammessi per l’agevolazione sono quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:
- A/2, abitazioni di tipo civile;
- A/3, abitazioni di tipo economico;
- A/4, abitazioni di tipo popolare;
- A/5, abitazioni di tipo ultra popolare;
- A/6, abitazioni di tipo rurale;
- A/7, abitazioni in villini;
- A/11, abitazioni e alloggi tipici dei luoghi.
I benefici si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle seguenti categorie catastali:
- C/2, magazzini e locali di deposito;
- C/6, rimesse ed autorimesse;
- C/7, tettoie chiuse o aperte;
Quali immobili ESCLUSI
Sono esclusi tutti gli immobili di lusso come abitazioni di tipo signorile, ville e castelli.
Cosa succede se decadono le agevolazioni per gli under 36?
Se permangono i requisiti per la validità dell’agevolazione prima casa:
- Per gli atti soggetti a imposta di registro, quest’ultima viene recuperata (nella misura del 2%) e le imposte ipo-catastali operano nella misura fissa dello 0,25%;
- Per gli acquisti soggetti ad IVA, viene meno il credito d’imposta con conseguente recupero dello stesso (se già utilizzato), oltre all’applicazione di sanzioni ed interessi.
Se decadono anche i requisiti dell’agevolazione prima casa:
- L’imposta di registro è determinata nella misura del 9% ;
- Le imposte ipo-catastali sono dovute in misura fissa pari a 50 euro ciascuna.